Art. 19 Modifica di norme 1. L'art. 2 della legge regionale n. 11/1983 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e di ispezione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e di ciascuna ASL individuato dal direttore generale. 2. Il personale di cui al comma 1 deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal direttore generale che ne attesti la legittimazione a effettuare l'accertamento.». 2. L'art. 43 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 43 (Strutture residenziali e semiresidenziali). - 1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie, fanno parte della rete dei servizi integrati pianificati dal Distretto sociosanitario. 2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in piu' moduli funzionali con differente intensita' assistenziale.». 3. L'art. 44 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Classificazione e autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali). - 1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) sulla base del nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali, definisce la classificazione dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-educative ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. 2. La Giunta regionale, sentita l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), definisce, altresi', i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio di attivita' a carattere sociale, socio-assistenziale e socio-educativo ai sensi della legge regionale recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private. 3. L'esercizio dell'attivita' da parte delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto all'autorizzazione comunale di cui all'art. 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la segnalazione certificata d'inizio attivita'.». 4. L'art. 48 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 48 (Accreditamento delle strutture e dei servizi sociali). - 1. A.Li.Sa. valuta, ai fini dell'accreditamento, i requisiti dei servizi e delle strutture sociali. 2. I comuni, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328/2000, acquisita l'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., emanano il provvedimento di accreditamento per i servizi e le strutture ubicati nel territorio di competenza.». 5. All'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «gli ospedali Galliera ed Evangelico» sono inserite le seguenti: «, le Aziende pubbliche di servizi alla persona che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie». 6. All'art. 81, comma 1, della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «amministrative pecuniarie, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), irrogabili» sono sostituite dalle seguenti: «conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essi individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni».