Art. 2 Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica: a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti; b) alle societa' a totale o prevalente partecipazione della Regione e agli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione. 2. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni nonche' di promuovere un coordinamento normativo e funzionale nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 1, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonche' con le biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, universita' ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attivita' nel territorio regionale. A tal fine, la Regione puo' individuare strumenti di premialita' nei confronti dei soggetti indicati al presente comma, ivi inclusa l'erogazione di finanziamenti e/o di contributi.