Art. 2. O b i e t t i v i 1. La Regione, in conformita' degli indirizzi della programmazione regionale, per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo concorre a: a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce, l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, l'emarginazione e l'abbandono scolastico; b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi; c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori; d) assicurare ai minori in difficolta' di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore; e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena funzionalita' di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio; f) favorire il definitivo superamento delle condizioni di analfabetismo e l'elevamento dei livelli di scolarita' della popolazione adulta nonche' promuovere ogni altra attivita' di promozione educativa nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente e continua diretto anche a contrastare nuove forme di emarginazione educativa; g) realizzare idonee condizioni per scelte autonome e consapevoli per la prosecuzione degli studi e per i processi di transizione; h) favorire la circolarita' e la diffisione di esperienze tra le diverse realta' educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea; i) favorire la piena integrazione, ai vari livelli di scolarita', per le fasce di utenza disagiate o in particolari difficolta'.