Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni. 2. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.