Art. 2 
 
                      Certificazioni sanitarie 
 
  1. Sono abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate: 
    a) certificato di sana e robusta costituzione fisica; 
    b) certificato di idoneita' fisica al servizio civile volontario; 
    c) certificato per vendita dei generi di monopolio; 
    d) certificato sanitario per l'esercizio di attivita' motorie con
finalita'  educative  o  ludico-ricreative,  definite   come   quelle
attivita' che possono essere praticate  singolarmente  o  in  gruppi,
occasionalmente e in forma non continuativa, per il perseguimento  di
fini  esclusivamente  educativi,  igienico-sanitari  e  ricreativi  e
caratterizzate dall'assenza di ogni aspetto competitivo; 
    e)  certificato  di  idoneita'  sanitaria  per  il  personale  di
assistenza operante presso le colonie o i centri estivi; 
    f) scheda o cartella sanitaria  per  l'ammissione  dei  minori  a
colonie o centri estivi, compresa la  certificazione  di  assenza  di
malattia infettiva e di provenienza da zona indenne; 
    g) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione di  minori  e
apprendisti impiegati nei settori non a rischio; 
    h) libretto di idoneita' sanitaria per acconciatori,  barbieri  e
affini, estetiste e per le attivita' di lavanderia; 
    i)   libretto   di   idoneita'   sanitaria   per   il   personale
alimentarista; 
    j) certificato medico di non contagiosita' per la riammissione al
lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque
giorni; 
    k) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici; 
    1)  certificato  di  idoneita'   sanitaria   per   i   lavoratori
extracomunitari dello spettacolo; 
    m) certificato di idoneita' per badanti e assistenti ai bagnanti; 
    n) certificato  sanitario  per  ottenere  sovvenzioni  contro  la
cessione del quinto dello stipendio; 
    o) certificato sanitario per  l'ottenimento  dell'anticipo  della
liquidazione per terapie e interventi straordinari. 
  2. Sono inoltre abolite  le  certificazioni  sanitarie  di  seguito
elencate: 
    a) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel  pubblico
impiego, ad esclusione di quello  relativo  al  personale  dirigente,
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione; 
    b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per
i farmacisti e per i dipendenti delle farmacie; 
    e) certificato di  idoneita'  psicofisica  per  la  frequenza  di
istituti professionali, di corsi  di  formazione  e  di  abilitazione
professionale  e  per  l'iscrizione   negli   elenchi   professionali
regionali; 
    d)  certificato  sanitario  per  l'esonero   dalle   lezioni   di
educazione fisica.