Art. 2 Certificazioni sanitarie 1. Sono abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate: a) certificato di sana e robusta costituzione fisica; b) certificato di idoneita' fisica al servizio civile volontario; c) certificato per vendita dei generi di monopolio; d) certificato sanitario per l'esercizio di attivita' motorie con finalita' educative o ludico-ricreative, definite come quelle attivita' che possono essere praticate singolarmente o in gruppi, occasionalmente e in forma non continuativa, per il perseguimento di fini esclusivamente educativi, igienico-sanitari e ricreativi e caratterizzate dall'assenza di ogni aspetto competitivo; e) certificato di idoneita' sanitaria per il personale di assistenza operante presso le colonie o i centri estivi; f) scheda o cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne; g) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio; h) libretto di idoneita' sanitaria per acconciatori, barbieri e affini, estetiste e per le attivita' di lavanderia; i) libretto di idoneita' sanitaria per il personale alimentarista; j) certificato medico di non contagiosita' per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni; k) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici; 1) certificato di idoneita' sanitaria per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo; m) certificato di idoneita' per badanti e assistenti ai bagnanti; n) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto dello stipendio; o) certificato sanitario per l'ottenimento dell'anticipo della liquidazione per terapie e interventi straordinari. 2. Sono inoltre abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate: a) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, ad esclusione di quello relativo al personale dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione; b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti delle farmacie; e) certificato di idoneita' psicofisica per la frequenza di istituti professionali, di corsi di formazione e di abilitazione professionale e per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali; d) certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica.