Art. 2 Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilita' e quelli erogati nella quota prevista dall'art. 20 della legge regionale n. 42 del 1995, sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile: a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro; b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro; c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro; d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.