Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) alle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) alle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno; d) agli stabilimenti termali, idroterapici o affini; e) agli studi medici e odontoiatrici e di altre professioni sanitarie ove si eroghino prestazioni di chirurgia ambulatoriale vale a dire procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore complessita' che comportino un rischio per la salute del paziente. A tal fine i professionisti operanti in tali studi autocertificano l'attivita' svolta, fermo restando che il criterio della maggior complessita' deve essere stabilito da un atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419); f) alle strutture dedicate all'attivita' diagnostica svolta anche per soggetti terzi; g) alle attivita' di assistenza domiciliare integrata (ADI); h) ai servizi e strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sociali; i) ai laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria.