Art. 20. Intervento nei boschi abbandonati 1. Per i boschi che per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali o a causa d'incendio si trovino in condizioni di accentuato degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo, ordina ai proprietari l'esecuzione, entro tempi brevi, dei necessari interventi di ripristino. 2. In caso di inottemperanza dei proprietari, la Azienda e' facultata all'espropriazione dei boschi assumendo a totale carico gli interventi. 3. Per i boschi ricadenti nei demani comunali e provinciali che si trovino in condizioni di accentuato degrado e siano scarsamente produttivi rispetto alla normalita', l'Amministrazione forestale, su parere conforme del comitato tecnico amministrativo, puo' effettuare gli interventi di ripristino, assumendone l'onere a totale carico qualora gli interventi da effettuare risultino passivi sotto il profilo economico in relazione alla capacita' di reddito del bosco interessato.