Art. 20. Orientamento educativo 1. Allo scopo di favorire scelte educative autonome e consapevoli la Regione, in coerenza con l'indirizzo culturale prevalente che vede l'orientamento quale processo educativo che si sviluppa all'interno del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali: a) realizza un sistema informativo diretto a supportare il processo educativo atto a fornire utili conoscenze per la prosecuzione degli studi e per i processi di transizione; b) effettua la raccolta e la diffusione di informazioni quanti- tative e qualitative dirette all'utenza istituzionale ed a quella fi- nale; c) provvede all'elaborazione di sussidi orientativi ed alla loro diffusione anche attraverso i mezzi telematici; d) promuove, in collaborazione con la competente amministazione scolastica, iniziative per la realizzazione di processi orientativi a carattere sperimentale e innovativo da acquisire al sistema informativo regionale; e) promuove la realizzazione di sistemi informativi locali, interconnessi con il sistema informativo regionale, che costituiscono punti di ripetizione delle informazioni disponibili e, al contempo, di acquisizione delle informazioni da immettere nel predetto sistema informativo regionale; f) attua e promuove centri di studio, nell'ambito del sistema informativo di cui alla precedente lettera a), dotati di sussidi multimediali diretti ad evidenziare agli utenti le condizioni ottimali di fruibilita' delle informazioni disponibili; g) sostiene con interventi finanziari, le attivita' di orientamento promosse dai distretti scolastici. 2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attivate in modo da favorire la loro integrazione con le corrispondenti attivita' previste nell'ambito del diritto allo studio universitario. 3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione delle universita', degli istituti di ricerca, dell'ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori) e di altri soggetti che operano nel campo dell'orientamento educativo. 4. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni previste dal piano annuale di cui al successivo art. 35, provvede all'assegnazione ed all'erogazione dei finanziamenti ai distretti scolastici diretti a sostenere le attivita' di orientamento da questi promosse.