Art. 20 Abrogazione di norme 1. La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni e' abrogata. 2. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 4 dell'art. 16 e gli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap); b) il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).