Art. 21. Interventi dell'Azienda con fondi extraregionali 1. L'Azienda e' autorizzata a promuovere iniziative per l'ampliamento e la razionalizzazione della gestione del patrimonio forestale con l'utilizzazione delle provvidenze previste dallo Stato, dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno e dalla Comunita' economica europea. 2. Per fare fronte ad eventuali oneri non coperti da finanziamenti statali e comunitari e' autorizzata la istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio dell'Azienda.