Art. 21.
                 Istruzione tecnica e professionale
 
   1.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo dell'istruzione tecnica e
professionale, la Giunta regionale, sulla base dei  criteri  previsti
dal  piano  annuale  di  cui al successivo art. 35 e d'intesa con gli
organi collegiali interessati:
     a) determina l'ammontare dei contributi da assegnare  in  favore
degli istituti tecnici e professionali per l'acquisto di attrezzature
tecnico-didattiche  da  effettuarsi  in conformita' alle norme di cui
all'art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975;
     b) determina l'ammontare da assegnare  ai  distretti  scolastici
per  l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in
conformita'   alle   norme   di   cui   all'art.   34   del   decreto
interministeriale  28  maggio  1975,  da utilizzare nell'ambito delle
strutture scolastiche  presenti  nel  territorio  di  competenza  per
sviluppare l'istruzione tecnica e professionale;
     c)  provvede  alla  realizzazione,  anche mediante affidamenti a
terzi, di sussidi multimediali, da assegnare  in  uso  gratuito  agli
istituti   tecnici   e  professionali  e  dai  distretti  scolastici,
destinati a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione
tecnica e professionale.