Art. 21. Istruzione tecnica e professionale 1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, la Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35 e d'intesa con gli organi collegiali interessati: a) determina l'ammontare dei contributi da assegnare in favore degli istituti tecnici e professionali per l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche da effettuarsi in conformita' alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975; b) determina l'ammontare da assegnare ai distretti scolastici per l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformita' alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, da utilizzare nell'ambito delle strutture scolastiche presenti nel territorio di competenza per sviluppare l'istruzione tecnica e professionale; c) provvede alla realizzazione, anche mediante affidamenti a terzi, di sussidi multimediali, da assegnare in uso gratuito agli istituti tecnici e professionali e dai distretti scolastici, destinati a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale.