Art. 21 Entrata in vigore 1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 maggio 2017 TOTI (Omissis).