Art. 22 
 
                              Parcheggi 
 
    1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza  di  edifici  o
strutture o in aderenza  di  aree  pedonali,  deve  essere  riservato
almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza alle aree
pedonali, nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o  struttura,  al
fine  di  agevolare  il   trasferimento   dei   passeggeri   disabili
dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi. 
    2. Nelle  aree  di  parcheggio  pubbliche  o  private  aperte  al
pubblico deve essere previsto  un  posto  auto  riservato  a  persone
disabili ogni 20 posti e ulteriore frazione di 20. 
    3. Nei luoghi di sosta  consentiti  lungo  le  principali  strade
urbane, gli spazi riservati a persone disabili sono del numero minimo
di due ogni 50. 
    4. Nelle strutture ricettive con capienza superiore  a  25  posti
letto, se provviste di aree di parcheggio, deve essere  garantito  un
minimo di due posti auto piu' un ulteriore  posto  ogni  40  posti  o
frazione di 40 riservati alla sosta di veicoli per persone  disabili.
Deve inoltre  essere  previsto  un  collegamento  privo  di  ostacoli
dall'area di parcheggio all'accesso principale  o  equivalente  della
struttura. 
    5. Negli impianti sportivi deve essere garantito un minimo di  un
posto auto riservato per la sosta di veicoli al servizio  di  persone
disabili piu' un ulteriore posto ogni 40  posti  o  frazione  di  40,
previsti  nelle  immediate  vicinanze  dell'accesso  principale.   Il
percorso che conduce dal parcheggio all'impianto sportivo deve essere
accessibile. 
    6. Per le strutture sanitarie vale quanto segue: 
    a) relativamente ai posti auto riservati per la sosta di  veicoli
al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto dal presente
articolo, la struttura sanitaria deve essere dotata di  un  ulteriore
posto auto in prossimita' di ogni accesso del pubblico; 
    b) i posti auto per la sosta di veicoli al  servizio  di  persone
disabili sono riservati in posizione idonea; 
    c) le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina
d'urgenza  devono  prevedere,  in  prossimita'  degli   accessi   del
pubblico, un minimo di un posto auto oltre ad un ulteriore posto ogni
cinque posti presenti,  da  riservarsi  alla  sosta  dei  veicoli  al
servizio di persone disabili. 
    7. Nel caso in cui i luoghi di  lavoro  soggetti  a  collocamento
obbligatorio siano  provvisti  di  parcheggi,  deve  essere  messo  a
disposizione del dipendente disabile un posto  auto  nelle  immediate
vicinanze dell'accesso all'edificio.