Art. 22.
          Gestione di boschi di proprieta' di enti economici
 
   1.  La  gestione  dei  boschi  e dei complessi boscati, compresi i
relativi impianti, appartenenti  agli  enti  economici  sottoposti  a
vigilanza  o  tutela  della  Regione, ad eccezione dei parchi e delle
riserve naturali, per i quali si applicano le norme di cui alla legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14, e' affidata all'Azienda.