Art. 22. Assicurazione 1. L'assicurazione copre dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 3, iscritti negli appositi registri scolastici previsti dalle norme vigenti, nonche' il personale incaricato della vigilanza degli stessi durante il trasporto. 2. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attivita' didattiche o di attivita' culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorita' scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico inclusi i pecorsi per accedere alle attivita' stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque parte del mondo; copre altresi' i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza con qualsiasi mezzo avvenga. 3. Alla stipula della polizza di cui al precedente primo comma, provvede la Giunta regionale.