Art. 23. Terreni ad uso di pascolo 1. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, con priorita' per i boschi di interesse naturalistico e paesaggistico, l'Azienda e' autorizzata ad utilizzare parte dei terreni nudi per la costituzione di prati pascoli in alternativa al pascolo nei boschi demaniali, esclusivamente in favore di piccoli e medi allevatori a titolo principale. 2. In presenza di una pluralita' di richieste, la concessione avviene mediante sorteggio. 3. L'Azienda adotta tutte le misure volte a regolare in modo razionale e utile il pascolo nei complessi boscati gestiti in amministrazione diretta.