Art. 23. Contributi per acquisto scuolabus 1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi per l'acquisto di scuolabus per il trasporto alunni. 2. L'intervento di cui al precedente comma, privilegia l'acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli alunni: a) della scuola materna e di quella dell'obbligo; b) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" e protetti dalla legge; c) residenti in zone che, in relazione alla distanza ed agli orari di mezzi pubblici di trasporto, non permettano la regolare frequenza. 3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio di trasporto attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno dei mezzi di trasporto per l'anno scolastico succesivo sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovra' essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il succesivo 30 giugno. 4. L'assegnazione delle somme e' disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 5. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune e' disposta dietro invio della deliberazione esecutiva con la qule l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.