Art. 23.
                  Contributi per acquisto scuolabus
 
   1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di
cui al successivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la
concessione   di  contributi  per  l'acquisto  di  scuolabus  per  il
trasporto alunni.
   2. L'intervento di cui al precedente comma, privilegia  l'acquisto
di scuolabus destinati al trasporto degli alunni:
     a) della scuola materna e di quella dell'obbligo;
     b)  appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30
marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di  "handicaps"
e protetti dalla legge;
     c)  residenti  in  zone  che, in relazione alla distanza ed agli
orari di mezzi pubblici di  trasporto,  non  permettano  la  regolare
frequenza.
   3.  I  comuni  che intendono beneficiare dell'intervento di cui al
presente articolo, entro il 31 maggio di ogni  anno,  avuto  presente
l'andamento  del  servizio  di trasporto attuato nell'anno scolastico
precedente, deliberano  sullo  stato  del  fabbisogno  dei  mezzi  di
trasporto  per  l'anno  scolastico  succesivo  sulla base di apposita
modulistica  predisposta  dalla  Giunta  regionale.  Copia  di   tale
deliberazione   dovra'   essere   inviata  all'Assessorato  regionale
competente in materia di diritto allo studio entro  il  succesivo  30
giugno.
   4.  L'assegnazione delle somme e' disposta dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare permanente.
   5. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune e' disposta
dietro   invio   della   deliberazione   esecutiva   con   la    qule
l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.