Art. 24.
           Contributi per acquisto attrezzature per cucine
                       e refettori scolastici
 
   1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di
cui  al succesivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la
concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature per cucine e
refettori scolastici.
   2. L'intervento di cui al precedente comma  privilegia  l'acquisto
di attrezzature destinate alle mense per gli alunni:
     a) delle scuole materne ad orario completo;
     b)  delle  scuole  dell'obbligo  autorizzate  ad  effettuare  la
sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato.
   3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento  di  cui  al
presente  articolo,  entro  il 31 maggio di ogni anno, avuto presente
l'andamento  del  servizio   mensa   attuato   nell'anno   scolastico
precedente,  deliberano sullo stato del fabbisogno delle cucine e dei
refettori scolastici per l'anno scolastico succesivo  sulla  base  di
apposita  modulistica  predisposta  dalla  Giunta regionale. Copia di
tale deliberazione dovra' essere  inviata  all'Assessorato  regionale
competente  in  materia  di diritto allo studio entro il succesivo 30
giugno.
   4. L'intervento di cui al presente articolo, al fine di realizzare
una riduzione dei  costi  connessa  ad  una  migliore  funzionalita',
favorisce  le  richieste dirette ad organizzare il servizio mensa che
preveda l'impiego di cucine centralizzate.
   5. L'assegnazione delle somme e' disposta dalla Giunta  regionale,
sentita la competente commissione consiliare permanente.
   6. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune e' disposta
dietro   invio   delle   deliberazione   esecutiva   con   la   quale
l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.