Art. 25. Costituzione del Centro vivaistico regionale 1. Allo scopo di far fronte ai previsti fabbisogni di materiale vivaistico, l'Azienda provvede al potenziamento e all'ammodernamento degli impianti vivaistici co'ndotti in amministrazione diretta, mediante l'introduzione di innovazioni organizzative, informatiche, tecnologiche e biotecnologiche, al fine di incrementare e diversificare adeguatamente le produzioni vivaistiche, correlandole alle esigenze di tutela e rispetto dell'ambiente, e di migliorare radicalmente la gestione economica degli impianti medesimi. 2. I vivai sono finalizzati prevalentemente alla propagazione di essenze autoctone rappresentative delle formazioni vegetazionali presenti in Sicilia. 3. A tal fine e' istituito, alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste, il "Centro vivaistico regionale" cui e' preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacita' ed esperienza con almeno dieci anni di anzianita' nella qualifica, al quale e' attribuita la qualita' di funzionario delegato. 4. Il personale tecnico necessario per il funzionamento del Centro e' prelevato dal personale del Corpo forestale. 5. Alle spese di esercizio del Centro provvede la Azienda, che e' facultata per programmi di ricerca e operativi a stipulare apposite convenzioni con le universita' dell'isola, istituti ed enti di sperimentazione e ricerca. 6. Per le spese di primo impianto, ivi comprese le eventuali acquisizioni dei terreni e le attrezzature necessarie, e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990, la spesa annua di lire 4.000 milioni.