Art. 25. Interventi integrativi 1. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel piano annuale di cui al succesivo art. 35, assegna ed eroga i finanziamenti previsti nel piano stesso in favore di comuni ad integrazione dei fondi assegnati ai sensi del precedente art. 13, avuto presente il piano finanziamento della gestione del servizio oggetto di intervento: a) per i servizi collettivi, in rapporto alla popolazione scolastica correlata al volume dei servizi erogati; b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto alla domanda di funzione correlata al servizio erogato; c) per gli interventi di cui al precedente art. 6 in rapporto al numero dei fruitori correlato con il totale degli appartenenti alle fasce di utenza disagiata in eta' scolare. 2. I dati di riferimento per la determinazione dei valori di cui al comma precedente, sono rappresentati da quelli relativi all'anno scolastico precedente desunti dal rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6. 3. La Giunta regionale provvede, altresi', all'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti a favore dei comuni per il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convezionati sulla base di criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo art. 35. 4. In carenza di interventi da parte dei comuni e sulla base dei criteri previsti nel piano annuale di cui al succesivo art. 35, la Giunta regionale fornisce di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino gli accessi ai locali scolastici. 5. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la localizzazione sul territorio comunale di strutture specializzate operanti in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge. 6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina l'ammontare dell'incentivo finanziario da attribuire ai comuni che, nei modi di legge, si sono associati per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, nonche' la ripartizione tra i comuni stessi. 7. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al succesivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni per l'attuazione di specifici proggetti straordinari diretti al superamento di particolari difficolta' connesse con la presenza sul territorio comunale di rilevanti fasce di utenza disagiate o ad alto rischio educativo, ovvero di nomadi, di stranieri o delle altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39.