Art. 26. Documentazione e bollettino di informazione 1. La Regione, al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessita' ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata: a) raccoglie ed elabora i dati rappresentativi del sistema educativo correlati con i caratteri strutturali ambientali e sociali; b) attiva un sistema di osservazione permanente della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo; c) cura la socializzazione dei dati stessi, assicurandone la circolarita', con apposito bollettino di informazione; d) promuove e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi. 2. La Regione, per finalita' di cui al comma precedente, puo' avvalersi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e succesive decreti delegati, nonche' di enti pubblici e di altri soggetti professionalmente idonei.