Art. 26.
             Documentazione e bollettino di informazione
 
   1.  La  Regione, al fine di rendere i servizi di cui alla presente
legge meglio rispondenti alle necessita' ambientali, socio-economiche
e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata:
     a) raccoglie ed  elabora  i  dati  rappresentativi  del  sistema
educativo correlati con i caratteri strutturali ambientali e sociali;
     b)   attiva   un   sistema   di  osservazione  permanente  della
dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo;
     c) cura la socializzazione dei  dati  stessi,  assicurandone  la
circolarita', con apposito bollettino di informazione;
     d)  promuove  e  partecipa  ad  incontri  di  studio, convegni e
congressi.
   2. La Regione, per finalita' di  cui  al  comma  precedente,  puo'
avvalersi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio
1973,  n. 477, e succesive decreti delegati, nonche' di enti pubblici
e di altri soggetti professionalmente idonei.