Art. 27. Delega di funzioni amministrative alle province 1. Ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e 13 maggio 1985, n. 68, e' delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di aggiornamento educativo e di educazione permanente di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18. 2. A tal fine nei predetti articoli gli organi regionali, sono sostituiti con i corrispondenti organi dell'amministrazione provinciale. 3. Le funzioni di cui al precedente primo comma sono esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle diretive di attuazione ed organizzazione impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, nonche' dei criteri previsti dal pi- ano annuale di cui al succesivo art. 35.