Art. 28. Proroga delle garanzie occupazionali 1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, sono confermate fino al 31 dicembre 1993 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquantuno, centouno e cinquantuno giornate lavorative gia' iscritte negli elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge.