Art. 28. Vigilanza e controllo nell'esercizio delle funzioni delegate 1. La vigilanza ed il controllo nell'esercizio delle funzioni del- egate, sono esercitate dalla Regione nella forma stabilita dall'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma, della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.