Art. 28.
    Vigilanza e controllo nell'esercizio delle funzioni delegate
 
   1. La vigilanza ed il controllo nell'esercizio delle funzioni del-
egate, sono esercitate dalla Regione nella forma stabilita  dall'art.
12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
   2.  La  relazione  di cui all'art. 12, secondo comma, della citata
legge regionale 13 maggio 1985, n. 68,  deve  essere  trasmessa  alla
Giunta regionale almeno ogni anno.