Art. 28 
 
                   Mutamento di destinazione d'uso 
 
  1. Gli strumenti  di  pianificazione  urbanistica  individuano  nei
diversi  ambiti  del  territorio  comunale  le   destinazioni   d'uso
compatibili degli immobili. 
  2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere  e'  soggetto:  a
SCIA se comporta aumento di carico urbanistico;  a  comunicazione  se
non comporta tale effetto  urbanistico.  Per  mutamento  d'uso  senza
opere si intende  la  sostituzione,  non  connessa  a  interventi  di
trasformazione, dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione
d'uso definita compatibile dagli strumenti urbanistici comunali. 
  3. La  destinazione  d'uso  in  atto  dell'immobile  o  dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dal  titolo  abilitativo  che  ne  ha
previsto la costruzione o  l'ultimo  intervento  di  recupero  o,  in
assenza  o  indeterminatezza  del   titolo,   dalla   classificazione
catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da  altri
documenti probanti. 
  4. Qualora la nuova destinazione determini un  aumento  del  carico
urbanistico, come definito all'articolo 30,  comma  1,  il  mutamento
d'uso  e'  subordinato  all'effettivo  reperimento  delle   dotazioni
territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della
differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova  destinazione
d'uso  e  gli  oneri  previsti,  nelle  nuove  costruzioni,  per   la
destinazione d'uso  in  atto.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di
monetizzare le aree per  dotazioni  territoriali  nei  casi  previsti
dall'articolo A-26 dell'Allegato della  legge  regionale  n.  20  del
2000. 
  5. Il mutamento di destinazione d'uso  con  opere  e'  soggetto  al
titolo abilitativo previsto per l'intervento  edilizio  al  quale  e'
connesso. 
  6. Non costituisce mutamento d'uso ed  e'  attuato  liberamente  il
cambio dell'uso in atto nell'unita' immobiliare entro il  limite  del
30 per cento della superficie utile  dell'unita'  stessa  e  comunque
compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento
d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola  a
superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti  dell'impresa
stessa,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo   4   del   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228  (Orientamento  e  modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7  della  legge  5  marzo
2001, n. 57), purche' contenuta entro il  limite  del  20  per  cento
della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite  di
250 metri quadrati ovvero, in caso di  aziende  florovivaistiche,  di
500 metri quadrati. Tale attivita' di vendita  puo'  essere  altresi'
attuata in strutture precarie o amovibili nei  casi  stabiliti  dagli
strumenti urbanistici.