Art. 29.
          Personale per l'esercizio delle funzioni delegate
 
   1. La Giunta regionale puo' provvedere, con propria deliberazione,
al  comando  di  un contigente di personale regionale presso gli enti
delegati a norma della  presente  legge,  sulla  base  di  specifiche
esigenze connesse con l'esercizio delle funzioni delegate.