Art. 3.
                     Ubicazione delle ludoteche
    1.  Le  ludoteche  possono  essere  istituite  in  idonei  locali
pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni,     negli    istituti    penitenziari,    negli    istituti
educativi-assistenziali  per  minori,  nei  centri  commerciali ed in
tutte le strutture dove e' prevista la presenza, anche temporanea, di
bambini e ragazzi.