Art. 3. Ubicazione delle ludoteche 1. Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi-assistenziali per minori, nei centri commerciali ed in tutte le strutture dove e' prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi.