Art. 3.
              Aggiunta della parte quarta nell'allegato
               al decreto del presidente della giunta
             provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.
    1.   Nell'allegato   al   decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., dopo la parte terza, e'
aggiunta la seguente:
                            «PARTE QUARTA
    1. Requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi per
studi  odontoiatrici,  studi  medici e di altre professioni sanitarie
soggetti ad autorizzazione sanitaria.
1.1. Studio odontoiatrico.
    Per studio odontoiatrico si intende la struttura extraospedaliera
attrezzata per erogare prestazioni odontoiatriche.
1.1. Requisiti minimi strutturali ed impiantistici.
    Lo studio odontoiatrico deve possedere i requisiti previsti dalle
normative vigenti, in particolare per quanto attiene a:
      protezione antisismica;
      protezione antincendio;
      protezione acustica;
      sicurezza elettrica e continuita' elettrica;
      sicurezza anti-infortunistica e igiene dei luoghi di lavoro;
      protezione delle radiazioni ionizzanti;
      eliminazione delle barriere architettoniche;
      smaltimento dei rifiuti;
      condizioni microclimatiche;
      impianti di distribuzione dei gas e materiali esplodenti.
    I  locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al
volume  delle prestazioni erogate. La dotazione minima degli ambienti
e' la seguente:
      un  locale  per  l'accettazione,  le attivita' amministrative e
l'attesa;
      un  locale  per  l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche,
che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;
      un servizio igienico;
      un locale/spazio spogliatoio per il personale;
      un   locale/spazio  per  la  preparazione  del  personale  alla
prestazione odontoiatrica;
      un locale/spazio per il deposito del materiale sporco;
      uno  o  piu'  locali/spazi per il lavaggio; la disinfezione; il
confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri
presidi utilizzati;
      un locale/spazio per il deposito del materiale pulito.
    In  tutti  i  locali  dello  studio  odontoiatrico  devono essere
assicurate efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione.
    Nei  locali  ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le
pareti  fino  ad  una  altezza  di due metri devono essere lavabili e
disinfettabili.
1.1.2. Requisiti minimi tecnologici.
    Lo  studio  odontoiatrico  deve disporre di attrezzature, presidi
medico-chirurgici  e  arredi  in  relazione alle specifiche attivita'
svolte.  Deve  inoltre  disporre  di  un  kit  per  la gestione delle
emergenze.
1.1.3. Requisiti minimi organizzativi.
    Lo  studio  odontoiatrico  predispone  materiale  informativo  a'
disposizione   dell'utenza   che   specifichi   la   tipologia  delle
prestazioni  erogate,  i  professionisti  responsabili,  gli orari di
apertura e le modalita' di accesso.
    Presso  lo  studio  odontoiatrico  e' formalizzato e applicato un
piano  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinana  di ciascuna
apparecchiatura biomedica utilizzata.
    Presso  lo  studio odontolatrico sono formalizzate e applicate le
seguenti procedure riguardanti:
      il consenso informato;
      l'esecuzione   delle   prestazioni  odontoiatriche maggiormente
invasive o rischiose;
      la gestione delle emergenze;
      la registrazione delle prestazioni effettuate;
      la conservazione delle registrazioni cliniche;
      la  gestione  dei  farmaci  e  degli  altri  presidi soggetti a
scadenza;
      il   lavaggio,   il   confezionamento,  la  disinfezione  e  la
sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati e
per il controllo di tali processi;
      la  prevenzione  dei  rischio  infettivo  per  i  pazienti e il
personale.
    Non e' prescritta la nomina del direttore sanitario.
1.2.  Studio  medico  e  di  altre  professioni sanitarie soggetto ad
autorizzazione.
    Per  studio  medico e di altre professioni sanitarie, soggetto ad
autorizzazione,   si   intende   la   struttura  o  il  luogo  fisico
extraospedaliero  attrezzato  per  erogare  prestazioni  di chirurgia
ambulatoriale   ovvero   procedure  diagnostiche  e  terapeutiche  di
particolare  complessita'  o  comunque  attivita'  che  comportino un
rischio per la sicureza a del paziente.
1.2.1. Requisiti minimi strutturali ed impiantistici.
    Lo  studio medico e di altre professioni sanitarie deve possedere
i  requisiti  previsti  dalle  normative  vigenti, in particolare per
quanto attiene a:
      protezione antisismica;
      protezione antincendio;
      protezione acustica;
      sicurezza elettrica e continuita' elettrica;
      sicurezza anti-infortunistica e igiene dei luoghi di lavoro;
      protezione delle radiazioni ionizzanti;
      eliminazione delle barriere architettoniche;
      smaltimento dei rifiuti;
      condizioni microclimatiche;
      impianti di distribuzione dei gas e materiali esplodenti.
    I  locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al
volume  delle prestazioni erogate. La dotazione minima degli ambienti
e' la seguente:
      uno  o  piu'  locali/spazi  per  l'attesa,  l'accettazione e le
attivita' amministrative;
      un servizio igienico;
      un locale/spazio spogliatoio per il personale;
      un   locale/spazio  per  la  preparazione  del  personale  alla
prestazione sanitaria;
      un  locale  per  l'esecuzione  delle prestazioni sanitarie, che
garantisca il rispetto della privacy dell'utente;
      un locale/spazio per il deposito dei materiale sporco;
      uno  o  piu'  locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il
confezionamento  e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e
degli altri presidi utilizzati;
      un locale/spazio per il deposito del materiale pulito.
    In  tutti  i  locali  dello  studio  professionale  devono essere
assicurate efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione.
    Nei  locali  ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le
pareti  fino  ad  una  altezza  di due metri devono essere lavabili e
disinfettabili.
1.2.2. Requisiti minimi tecnologici.
    Lo  studio  medico e di altre professioni sanitarie deve disporre
di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle
specifiche  attivita'  svolte. Deve inoltre disporre di un kit per la
gestione delle emergenze.
1.2.3. Requisiti minimi organizzativi.
    Lo  studio  medico  e  di  altre professioni sanitarie predispone
materiale  informativo  a  disposizione dell'utenza che specifichi la
tipologia  delle  prestazioni erogate, i professionisti responsabili,
gli orari di apertura e le modalita' di accesso.
    Presso  lo  studio  medico  e  di  altre professioni sanitarie e'
formalizzato  e  applicato  un  piano per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di ciascuna apparecchiatura biomedica utilizzata.
    Presso  lo  studio  medico  e di altre professioni sanitarie sono
formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:
      il consenso informato;
      l'esecuzione delle procedure maggiormente invasive o rischiose;
      la gestione delle emergenze;
      la registrazione delle prestazioni effettuate;
      la  gestione  dei  farmaci  e  degli  altri  presidi soggetti a
scadenza;
      il   lavaggio,   il   confezionamento,  la  disinfezione  e  la
sterilizzazione  dello strutmentario e degli altri presidi utilizzati
e per il controllo di tali processi;
      la  prevenzione  del  rischio  infettivo  per  i  pazienti e il
personale.
    Non e' prescritta la nomina del direttore sanitario.».
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Trento, 13 agosto 2003
                               DELLAI
Registrato  alla Corte dei conti il 16 settembre 2003, registro n. 1,
foglio n. 10