Art. 3 Modifiche all'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 1. Al comma 2 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 le parole «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 e' aggiunto seguente: «2-bis. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicita' di un prodotto di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) unicamente se: a) il processo produttivo e' stato sottoposto al controllo; b) almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, e' conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento; e) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM; d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento; e) e' stata acquisita la dichiarazione di conformita' dell'organismo di controllo, di cui all'art. 12, comma 1, lettera d)». 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 le parole «dal reg. (CEE) 2092/1991» sono sostituite dalla seguenti: «regolamento (CE) 834/2007 ». 4. Al comma 4 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 le parole «lettere b) e e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)». 5. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 47/2004 le parole «tutti gli ingredienti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli altri ingredienti» e le parole «dal reg. (CEE) 2092/1991» sono sostituite dalle seguenti «regolamento (CE) 834/2007». Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 14 dicembre 2010 ROSSI