Art. 3.
                Funzioni delle province e dei comuni
    1.  La  Regione  esercita  di concerto con le province e i comuni
costieri  le  funzioni  amministrative relative al rilascio, rinnovo,
modificazione  e  revoca  delle  concessioni  delle  aree del demanio
marittimo  e  di zone di mare territoriale per le attivita' di pesca,
acquacoltura  e  attivita'  produttive  correlate  alla  tutela delle
risorse  alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) e d)
del comma 1 dell'art. 2.
    2.  I comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformita' alle direttive
regionali  di  cui  al  comma  2  dell'art.  2, un piano dell'arenile
costituente  piano  operativo  comunale  (POC)  avente  ad oggetto la
regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni
esistenti,  la  dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte
le attrezzature in precario necessarie per l'attivita' turistica.
    3. Sono altresi' attribuite ai comuni, che le esercitano in forma
singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
      a) rilascio,  rinnovo,  modificazione  e  revoca,  in relazione
all'art. 42 del codice della navigazione, delle concessioni demaniali
marittime  a  finalita' turistico-ricreative ricadenti nel territorio
comunale
      b) pulizia degli arenili;
      e) rilascio,  rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni
inerenti i porti di interesse regionale e subregionale;
      d) rilascio,  rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni
e  dei  nullaosta  per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali
marittime  ricadenti  nel  territorio  comunale  e  definizione delle
modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette;
      e) rilascio,  rinnovo,  modificazione,  decadenza  o  revoca di
autorizzazioni sull'arenile.
    4.  I comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni
di  propria  competenza,  comunicando  i  dati in via telematica alla
Regione  e  trasmettono  ad  essa,  entro il mese di febbraio di ogni
anno,  una  relazione  sull'esercizio  delle  funzioni amministrative
attribuite  con  riferimento  all'anno  precedente.  Le  province e i
comuni forniscono, altresi', alla Regione i dati e le informazioni da
essa  richiesti  in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite
dalla presente legge.
    5.  Qualora  la  provincia  o il comune richiedano la concessione
relativamente  ad  un  bene  demaniale  per  il  quale essi risultano
autorita'  concedente  ai  sensi  del  presente articolo, la relativa
concessione  e'  rilasciata  dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale
deve essere presentata la domanda.