Art. 3. Funzioni delle province e dei comuni 1. La Regione esercita di concerto con le province e i comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attivita' di pesca, acquacoltura e attivita' produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) e d) del comma 1 dell'art. 2. 2. I comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformita' alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC) avente ad oggetto la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attivita' turistica. 3. Sono altresi' attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative: a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del codice della navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale b) pulizia degli arenili; e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale; d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette; e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile. 4. I comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente. Le province e i comuni forniscono, altresi', alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge. 5. Qualora la provincia o il comune richiedano la concessione relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano autorita' concedente ai sensi del presente articolo, la relativa concessione e' rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale deve essere presentata la domanda.