Art. 3. B e n e f i c i a r i 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono a favore degli alunni della scuola materna statale e non statale, della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 2. Gli alunni di nazionalita' straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la qualita' di rifugiati politici, possono fruire degli interventi nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato. 2. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunita' Economica Europea (CEE) sono equiparati, a tutti gli effeti, agli alunni di nazionalita' italiana nei limiti previsti dagli accordi e dalle vigenti disposizioni.