Art. 3.
 
  1. La presente legge  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Palermo, 1 marzo 1995
                               MARTINO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: Spoto Puleo