Art. 3. Requisiti delle strutture di ricovero (Caratteristiche costruttive dei canili e dei gattili) 1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e il canile rifugio. 2. L'omogeneizzazione delle tipologie costruttive dei canili e' indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e per un proficuo investimento finanziario. 3. La funzionalita' e l'efficacia degli interventi dipende da una realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui devono essere garantiti gli standard. 4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, come previsto dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria e successive modificazioni; b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti; c) il pronto soccorso e le prime cure degli animali di cui alle lettere a) e b), eventualmente feriti; d) l'incenerimento degli animali morti o comunque la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse. 5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati: a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non e' possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti; b) il ricovero e la custodia dei cani dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario. 6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario deve dotarsi di: a) un reparto adibito alla custodia temporanea per un periodo massimo di sessanta giorni; b) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea, qualora non esista un canile rifugio; c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria; d) un reparto per i cani che devono essere obbligatoriamente trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco; e) un gattile. 7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovra' dotarsi di: a) reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea; b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessita'; c) un ambulatorio veterinario; d) uffici; e) un gattile. 8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio anche i locali di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura. 9. La cucina, se l'alimento e' acquistato preconfezionato, puo' non essere necessaria. 10. Le caratteristiche costruttive di dette dipendenze devono essere conformi ai regolamenti e alle leggi vigenti. 11. Nel canile sanitario deve inoltre essere attrezzato un ambulatorio veterinario fornito dei materiali e del personale necessario per: a) operazioni di anagrafatura; b) prelievi di laboratorio; c) accertamenti diagnostici; d) interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti; e) eventuale soppressione eutanasica; f) interventi di sterilizzazione di cani e gatti. 12. Per ogni canile devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni: a) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici; b) non sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o annonarie; c) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della ASL di competenza che ne valuta anche l'idoneita' rispetto alle vigenti norme di igiene e sanita' pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali; d) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai non addetti o autorizzati. 13. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ad evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto cio' aggrava la produzione di cattivi odori, rumori e rifiuti sia solidi che liquidi. 14. Il canile va considerato alla stregua di una attivita' di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari e idrici. Il canile, in quanto struttura aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici. 15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse funzioni del canile sono: a) canile rifugio - Il canile rifugio deve sorgere in un'area di circa 5.500 metri quadrati, cosi' ripartiti: 1) circa 600 metri quadri di superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori; 2) circa 400 metri quadri per ambulatori; 3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto quarantenario; 4) circa 2.000 metri quadri per i piazzali, cortili interni e spazi verdi; 5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi; b) canile sanitario - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le funzioni attribuitegli, deve sorgere in un'area di circa 10.000 metri quadri cosi ripartiti: 1) 2.000 destinati alle parti coperte; 2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni; 3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera. Nella scelta dell'area va considerato che la struttura deve distare da altri insediamenti urbani almeno 200 metri; c) movimento animali - Il canile sanitario tipo qui considerato deve poter ricevere all'incirca 900/1.000 cani all'anno. Si presume che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli accertamenti sanitari. Trascorso tale termine, se richiesto, puo' essere dato in affido temporaneo. L'affido, come previsto dalla legge n. 281 del 1991, diviene cessione definitiva trascosi sessanta giorni dalla data di ingresso in canile; d) modalita' di custodia cani - I soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare: 1) box chiusi dotati di una parte coperta chiusa e una parte aperta: peso cane fino a kg 6: sup. min. parte chiusa mq 1; sup. min. aperta mq 1; sup cane min. mq 2; peso cane da kg 6 a kg 10: sup. min. parte chiusa mq 1; sup. min. aperta mq 1,4; sup. cane min. mq 3; peso cane da kg 10 a kg 20: sup. min. parte chiusa mq 1,5; sup. min. aperta mq 2; sup. cane min. mq 3,5; peso cane oltre kg 30: sup. min. parte chiusa mq 2; sup. min. aperta mq 2; sup. cane min. mq 4. Per tutte le tipologie di box, l'altezza minima della recinzione deve essere di 2,5 m, devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati. Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un impianto fognario pubblico e, laddove non presente, una fossa settica opportunamente dimensionata. Devono essere forniti di un sistema automatico di approvvigionamento di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile in materiale lavabile e disinfettabile. Le porte devono essere costruite in metallo ad angoli arrotondati in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi. Per i box che devono ospitare animali in osservazione e/o particolarmente aggressivi deve essere prevista una porta a scorrimento che separi le due porzioni aperta/chiusa del box e un doppio ingresso in modo da garantire le operazioni di pulizia in perfetta sicurezza. Per i box di entrata dove vengono ospitati i cani da trattare farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire in una vaschetta di raccolta al fine di poter subire un trattamento di bonifica tendente alla eliminazione di eventuali uova di tenia echinococco (es. bollitura, formalina, ecc.). 2) paddock. Si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilita' di fare sufficiente moto, di svolgere attivita' ludica e di socializzazione. Non vengono indicate particolari caratteristiche costruttive trattandosi di spazi atti a simulare al meglio l'habitat esterno naturale. Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti minimi: la recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per impedire l'accesso dall'esterno di altri cani e/o altri animali nocivi; il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell'acqua piovana cosi' da evitare il formarsi di pozzanghere, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi. 3) gabbie. Nei casi in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni caso con la possibilita' di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, i soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare gabbie delle seguenti dimensioni: altezza del cane cm 30: sup. min. del pavimento mq 0,75; altezza min. della gabbia cm 60; altezza del cane cm 40: sup. min. del pavimento mq 1; altezza min. della gabbia cm 80; altezza del cane cm 70: sup. min. del pavimento mq 1,75; altezza min. della gabbia cm 1,40;