Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  nella  progettazione  e
realizzazione degli  interventi,  sia  privati  sia  pubblici  (ossia
rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50 «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/Ue  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture»),  che
riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza  della
linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo  naturale  o
artificiale  sottostante  almeno  per  la   porzione   di   copertura
interessata dall'intervento di: 
    a) nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma  1,  lettera  e)
del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di edilizia); 
    b)   manutenzione   straordinaria,   restauro    e    risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3,  comma
1, lettere b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica  n.
380/2001, mediante interventi strutturali; 
    c)  manutenzione  ordinaria  di   riparazione,   rinnovamento   e
sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la
sostituzione  anche  parziale  del  manto,  o  quelli  necessari   ad
integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli   impianti   tecnologici
esistenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   380/2001;   gli   interventi   di
manutenzione straordinaria  non  strutturale  quali  la  sostituzione
totale dell'orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma
o l'apertura di lucernari o abbaini ai sensi dell'art.  6,  comma  2,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001,
ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici  ai
sensi dell'art.  123,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001; 
    d) installazione di impianti solari termici  o  impianti  per  la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto  non
rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi dell'art.
6, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001; 
    e) varianti in corso d'opera relative agli interventi di cui alle
lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa
predisposte  successivamente  all'entrata  in  vigore  del   presente
regolamento. 
  2.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento: 
    a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che
private,  con  tetto  a  falda  inclinata  o  piano,  che  presentano
un'altezza alla linea  di  gronda  inferiore  o  uguale  ai  3  metri
rispetto al suolo; 
    b)  le  opere  di   restauro   e   risanamento   conservativo   e
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e
d) del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001  che  non
prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo  l'esecuzione
contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al  comma  1,
lettere c) e d); 
    c) interventi su coperture piane o a falda inclinata gia'  dotate
di dispositivi di protezione collettiva, con  idonee  caratteristiche
nel rispetto della normativa vigente,  a  difesa  dei  bordi  nonche'
delle eventuali aree non calpestabili; 
    d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita', e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni. 
  3. Le opere e i manufatti  costituenti  componenti  essenziali  del
sistema  di  protezione  contro  le  cadute  dall'alto  nella  misura
strettamente  necessaria  a  garantire  l'accesso,  il   transito   e
l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni  di  sicurezza,
non    sono    considerati    nelle    verifiche    di    conformita'
urbanistico-edilizia  riferite  a  parametri  quali  il  volume,   la
superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.