Art. 3 
 
Modifica del decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale  31
  luglio  2000,   n.   29,   recante   «Regolamento   di   esecuzione
  all'ordinamento forestale» 
 
  1.  Dopo  l'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della   giunta
provinciale 31 luglio 2000, n.  29,  e'  inserito  il  seguente  art.
19-bis: 
  «Art. 19-bis (Foraggiamento di ungulati selvatici). - 1. In tutti i
comprensori non si possono di regola foraggiare gli ungulati, escluso
il capriolo. Su eventuali eccezioni riguardanti il foraggiamento  del
cervo decide  l'ispettorato  forestale  territorialmente  competente,
previo consenso del proprietario del terreno. 
  2. Eccezioni al foraggiamento del cervo possono essere  autorizzate
dall'ispettorato forestale territorialmente competente, su  richiesta
motivata  del  comprensorio   interessato   e   sentito   il   parere
dell'Ufficio provinciale caccia e pesca, nei seguenti casi: 
  a) come foraggiamento di emergenza in caso di forti  precipitazioni
nevose; 
  b) come foraggiamento dissuasivo per limitare i danni causati dalla
fauna selvatica; 
  c)  per  il  mantenimento  dello  sfalcio  dei  prati  di  montagna
difficilmente accessibili e  la  cura  degli  habitat  nell'interesse
dello sviluppo rurale. 
  3. Non sono soggetti ad autorizzazione i foraggiamenti del cervo di
cui sono gia' stati effettuati i rifornimenti prima  dell'entrata  in
vigore   della   presente   disposizione.   L'ispettorato   forestale
territorialmente competente puo', su richiesta del  proprietario  dei
terreni e in casi motivati, sospendere il foraggiamento e disporre lo
smantellamento delle strutture esistenti. 
  4. Le stazioni di foraggiamento del capriolo  in  zone  in  cui  e'
presente  anche  il  cervo  devono  essere   rese   inaccessibili   a
quest'ultimo.    In    casi    motivati    l'ispettorato    forestale
territorialmente competente puo' disporre  anche  la  chiusura  delle
stazioni di foraggiamento del capriolo. 
  5. Caprioli e cervi possono essere foraggiati solo con fieno grezzo
e asciutto ottenuto localmente.».