Art. 3 Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, recante «Regolamento di esecuzione all'ordinamento forestale» 1. Dopo l'art. 19 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, e' inserito il seguente art. 19-bis: «Art. 19-bis (Foraggiamento di ungulati selvatici). - 1. In tutti i comprensori non si possono di regola foraggiare gli ungulati, escluso il capriolo. Su eventuali eccezioni riguardanti il foraggiamento del cervo decide l'ispettorato forestale territorialmente competente, previo consenso del proprietario del terreno. 2. Eccezioni al foraggiamento del cervo possono essere autorizzate dall'ispettorato forestale territorialmente competente, su richiesta motivata del comprensorio interessato e sentito il parere dell'Ufficio provinciale caccia e pesca, nei seguenti casi: a) come foraggiamento di emergenza in caso di forti precipitazioni nevose; b) come foraggiamento dissuasivo per limitare i danni causati dalla fauna selvatica; c) per il mantenimento dello sfalcio dei prati di montagna difficilmente accessibili e la cura degli habitat nell'interesse dello sviluppo rurale. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione i foraggiamenti del cervo di cui sono gia' stati effettuati i rifornimenti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. L'ispettorato forestale territorialmente competente puo', su richiesta del proprietario dei terreni e in casi motivati, sospendere il foraggiamento e disporre lo smantellamento delle strutture esistenti. 4. Le stazioni di foraggiamento del capriolo in zone in cui e' presente anche il cervo devono essere rese inaccessibili a quest'ultimo. In casi motivati l'ispettorato forestale territorialmente competente puo' disporre anche la chiusura delle stazioni di foraggiamento del capriolo. 5. Caprioli e cervi possono essere foraggiati solo con fieno grezzo e asciutto ottenuto localmente.».