Art. 3 Inserimento dell'art. 13-ter della legge regionale n. 42 del 1995 1. Dopo l'art. 13-bis della legge regionale n. 42 del 1995 e' inserito il seguente: «Art. 13-ter (Divieto di cumulo). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilita' o erogato nella quota prevista dall'art. 20, non e' cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione. 2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna e' tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione. 3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non puo' essere erogato e al soggetto avente diritto e' restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, ne' corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6. 4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. 5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio gia' percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, ne' corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.».