Art. 3 
 
                         Funzioni regionali 
 
  1. La Giunta  regionale,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,
definisce, su  proposta  dell'Azienda  Ligure  Sanitaria  (A.Li.Sa.),
istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016,  n.  17  (Istituzione
dell'Azienda Ligure Sanitaria  della  Regione  Liguria  (A.Li.Sa.)  e
indirizzi per il riordino delle  disposizioni  regionali  in  materia
sanitaria   e   sociosanitaria)   e   successive   modificazioni    e
integrazioni: 
    a) l'individuazione delle tipologie di  strutture  rientranti  in
ciascuna delle lettere di cui all'art. 2; 
    b)  i  requisiti  strutturali,   impiantistici,   tecnologici   e
organizzativi  richiesti  per   l'autorizzazione   all'esercizio   di
attivita' sanitarie, sociosanitarie e sociali; 
    c) le procedure  e  le  modalita'  di  richiesta  e  di  rilascio
dell'autorizzazione    all'esercizio    di    attivita'    sanitarie,
sociosanitarie e sociali, nonche' gli importi dovuti  ad  A.Li.Sa.  a
copertura  degli  oneri  sostenuti  per  l'attivita'  istruttoria  di
competenza; 
    d) le modalita' di presentazione dell'autocertificazione  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera e); 
    e) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie e sociosanitarie; 
    f) le caratteristiche e le articolazioni  degli  elenchi  di  cui
agli articoli 7 e 11; 
    g) le modalita' di raccolta e aggiornamento dei dati inerenti  la
tipologia  e  i  volumi  di  attivita'  sanitaria,  sociosanitaria  e
sociale. 
  2. A.Li.Sa., in ordine alle proposte di cui al comma 1, lettere  b)
ed e), acquisisce preventivamente le valutazioni delle associazioni e
degli enti interessati. 
  3. I provvedimenti di cui al  comma  1,  lettere  b)  ed  e),  sono
approvati dalla Giunta regionale, previo  parere  obbligatorio  della
Commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di  trenta
giorni trascorso il quale il parere si intende favorevole. 
  4. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera b),  disciplina  gli
standard e i tempi assistenziali in relazione al numero delle persone
assistite presenti nella struttura. 
  5.  La  Regione  rilascia   i   provvedimenti   di   accreditamento
istituzionale di cui al Capo II del Titolo II e svolge  le  ulteriori
funzioni a essa attribuite dalla presente legge.