Art. 30. Piano operativo comunale (POC) 1. Il piano operativo comunale (POC) e' lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC e' predisposto in conformita' alle previsioni del PSC e non puo' modificarne i contenuti. 2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti: a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi; b) le modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione, nonche' di quelli di conservazione; c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le modalita' di intervento; d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti; e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventi di integrazione paesaggistica; f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 3. Nel definire le modalita' di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri di perequazione ai sensi dell'art. 7. 4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il piano puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma l il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri. 5. Il POC puo' stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso societa' aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19. 6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonche' la realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 dell'allegato. 7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali. 8. Il POC puo' inoltre assumere il valore e gli effetti: a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14; b) dei piani pluriennali per la mobilita' ciclistica, di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366. 9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilita' possono essere modificate e integrate dal piano urbano del traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22. 10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il comune puo' attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano piu' idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonche' gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. 11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC puo' assegnare quote di edificabilita' quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilita'. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico puo' prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano. 12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ivi previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC. 13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, e' attuata dal comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalita' e i limiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998. 14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.