Art. 30. Contingente operai a tempo indeterminato 1. Nella prima applicazione della presente legge, i contingenti distrettuali di operai a tempo indeterminato sono formati dai lavoratori forestali gia' in servizio con contratto a tempo indeterminato. 2. Conseguono altresi' l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino al settanta per cento di ciascun contingente distrettuale, gli operai gia' iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nella fascia suddetta e, a parita' di anzianita', della maggiore anzianita' di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parita' valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola. 3. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative si provvede, sempre entro i limiti del settanta per cento, al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai iscritti nelle fasce di centouno e successivamente cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri di cui al comma 2.