Art. 30.
                  Assegnazione dei mezzi finanziari
               per l'esercizio delle funzioni delegate
 
   1.  Sualla  base dei criteri previsti dal piano annuale, di cui al
succesivo art. 35, la Giunta regionale  assegna  i  finanziamenti  in
favore  delle  amministrazioni  provinciali  destinati  all'esercizio
delle funzioni delegate.