Art. 31. Piani urbanistici attuativi (PUA) 1. I piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti. 2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi: a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167; c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; d) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457; e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 3. Il comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30. 4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA. 5. In sede di approvazione del PUA il comune puo' attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia. Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessita' di pronunce deliberative. 6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PUA, e' stipulata una apposita convenzione.