Art. 31.
                  Piani urbanistici attuativi (PUA)
    1.  I  piani  urbanistici  attuativi  (PUA)  sono  gli  strumenti
urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova
urbanizzazione  e  di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso
stesso non ne assuma i contenuti.
    2.  I  PUA  possono  assumere, in considerazione degli interventi
previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
      a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui
agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
      b) i  piani  per  l'edilizia  economica  e popolare di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167;
      c) i  piani  delle aree da destinare ad insediamenti produttivi
di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
      d) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
      e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;
      f) i  programmi  di  recupero  urbano  di  cui  all'art. 11 del
decreto-legge   5 ottobre   1993,  n.  398,  convertito  dalla  legge
4 dicembre 1993, n. 493.
    3. Il comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione
ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal
POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.
    4.  Il  programma  di  riqualificazione urbana, di cui all'art. 4
della  legge  regionale  3 luglio  1998,  n.  19,  assume il valore e
produce gli effetti del PUA.
    5.  In  sede  di  approvazione  del PUA il comune puo' attribuire
all'atto  deliberativo  valore  di  concessione edilizia, per tutti o
parte  degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i
requisiti   dell'opera   e   siano   stati   ottenuti  i  pareri,  le
autorizzazioni  ed  i nulla osta cui e' subordinato il rilascio della
concessione   edilizia.   Le   eventuali  varianti  alle  concessioni
edilizie,  relative  a  tali interventi, possono essere rilasciate, a
norma  delle  disposizioni  vigenti,  senza la necessita' di pronunce
deliberative.
    6.  Al  fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione
degli   interventi  previsti  dal  PUA,  e'  stipulata  una  apposita
convenzione.