Art. 31. Contingenti operai con garanzie occupazionali di centocinquantuno e centouno giornale lavorative 1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative e' formato dal personale gia' inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresi' l'inserimento nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, fino al settanta per cento di ciascun contingente distrettuale, gli operai gia' iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nella fascia suddetta e, a parita' di anzianita', della maggiore anzianita' di iscrizione negli elenchi anagrafici. 2. Al completamento del contingente distrettuale, sempre nei limiti del settanta per cento, si provvede con gli operai gia' iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 3. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative e' formato dai lavoratori forestali gia' inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, nei limiti del settanta per cento, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.