Art. 31.
              Potere sostitutivo e revoca della delega
 
   1. In caso di  persistere  inattivita'  degli  organi  provinciali
nell'esercizio  delle funzioni delegate, la Giunta regionale esercita
il potere sostitutivo in conformita'  a  quanto  previsto  dal  terzo
comma dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
   2.  Per  l'eventuale  revoca  della  delega,  da  adottare a norma
dell'art. 42 dello Statuto regionale, anche nei confronti della  sola
amministrazione    provinciale    inadempiente,   si   osservano   le
disposizioni di cui all'art.  14  della  citata  legge  regionale  13
maggio 1985, n. 68.