Art. 31 
 
                        Costo di costruzione 
 
  1. Il costo di costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'  determinato
almeno ogni cinque anni dall'Assemblea legislativa con riferimento ai
costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il  contributo  afferente
al titolo abilitativo comprende una quota di detto  costo,  variabile
dal 5 per cento al 20 per cento, che  viene  determinata  con  l'atto
dell'Assemblea legislativa in funzione delle caratteristiche e  delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione. 
  2. Con lo stesso provvedimento l'Assemblea  legislativa  identifica
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle  considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per  le
quali sono determinate maggiorazioni del  costo  di  costruzione,  in
misura non superiore al 50 per cento. 
  3. Nei periodi intercorrenti tra le  determinazioni  regionali,  il
costo di costruzione e' adeguato annualmente dai Comuni,  in  ragione
dell'intervenuta  variazione  dei  costi  di  costruzione   accertata
dall'Istituto nazionale di statistica. 
  4. Per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia  il  costo  di
costruzione non puo' superare il  valore  determinato  per  le  nuove
costruzioni ai sensi del comma 1.