Art. 32.
                     Formazione della graduatoria
 
   1.  Ai  fini  della copertura della residua disponibilita' (trenta
per cento) dei contingenti degli operai a tempo indeterminato,  degli
operai   con  garanzia  occupazionale  di  centocinquantuno  giornate
lavorative, degli  operai  con  garanzia  occupazionale  di  centouno
giornate lavorative, si provvede mediante una nuova unica graduatoria
distrettuale riservata agli operai sempre  iscritti  nelle  fasce  di
garanzia  occupazionale  che  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge  non  abbiano  superato  il   limite   di   eta'   di
quarantacinque anni.
   2.  La  predetta  graduatoria  e' ordinata secondo un punteggio da
assegnarsi in base ai seguenti criteri:
     a)   dieci  punti  per  ogni  anno  d'iscrizione  negli  elenchi
anagrafici con un massimo di trenta punti;
     b) dieci punti per ogni anno d'iscrizione nella fascia;
     c) quindici punti per ogni anno che separa l'eta' anagrafica del
lavoratore dal limite massimo (sessanta anni) previsto dalla  vigente
legislazione per il conseguimento del trattamento pensionistico.
   3.  In  caso  di parita' valgono i criteri fissati dalla normativa
statale vigente sul collocamento della manodopera agricola.