Art. 32. Deroga alle procedure per la delega delle funzioni 1. La deroga di cui al precedente art. 27 e' conferita in deroga alle disposizioni previste dall'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l'esperienza gia' consolidata con i piani di intervento in materia attuati con il concorso delle amministrazioni provinciali.