Art. 32.
         Deroga alle procedure per la delega delle funzioni
 
   1.  La  deroga di cui al precedente art. 27 e' conferita in deroga
alle disposizioni previste dall'art.  10  della  legge  regionale  13
maggio  1985, n. 68, stante l'esperienza gia' consolidata con i piani
di  intervento   in   materia   attuati   con   il   concorso   delle
amministrazioni provinciali.