Art. 33. Modalita' di programmazione 1. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge, adotta il metodo della programmazione di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. 2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento con gli obbiettivi e le linee determinati dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro di riferimento territoriale e dai programmi socio economici provinciali, di cui alla predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione, anche sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 13 aprile 1985, n.46.