Art. 33.
                     Modalita' di programmazione
 
   1.  La  Regione,  per  la  realizzazione  delle  finalita'  di cui
all'art.  1  della   presente   legge,   adotta   il   metodo   della
programmazione  di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure
previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.
   2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento
con gli obbiettivi e le linee  determinati  dal  piano  regionale  di
sviluppo,  dal  relativo  quadro  di  riferimento  territoriale e dai
programmi socio economici provinciali, di  cui  alla  predetta  legge
regionale  n.  17  del  1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e
della  produzione,  anche  sulla  base  delle  indicazioni  e   delle
rilevazioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui
alla legge regionale 13 aprile 1985, n.46.