Art. 34. Aggiornamento graduatorie 1. Le operazioni per la formazione e il successivo aggiornamento delle graduatorie di cui agli articoli 30, 31 e 32 sono effettuate delle competenti commissioni provinciali per la manodopera agricola istituite con lo articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.