Art. 35.
                            Piano annuale
 
   1.  La  Giunta  regionale,  entro  il  mese  di luglio, sentita la
competente  commissione  consiliare  permanente,  approva  il  "Piano
annuale   degli   interventi   per  il  diritto  allo  studio  e  per
l'educazione permanente" per l'anno scolastico succesivo, in coerenza
con gli obiettivi  e  le  linee  programmatiche  indicate  nel  piano
pluriennale.
   2. Nel piano annuale devono essere precisati:
     a)   gli   obbiettivi  da  raggiungere  a  livello  regionale  e
provinciale;
     b)  le  priorita'   degli   interventi,   riferite   al   quadro
territoriale;
     c)  gli  indirizzi  per l'esercizio delle funzioni delegate alle
province;
     d) gli interventi in materia di orientamento educativo;
     e) i criteri di interventi per  lo  sviluppo  e  perfezionamento
dell'istruttoria tecnica e professionale;
     f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati ai comuni
per  l'esercizio  delle  funzioni di cui al titolo II, articolati per
ciascun servizio, erogati dai comuni stessi;
     g) i criteri per  l'assegnazione  di  fondi  ai  comuni  per  il
conferimento  e  la  conferma  di posti gratuiti nei convitti annessi
agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convenzionati;
     h) i criteri di  intervento  per  far  fronte  a  situazioni  di
rilevante squilibrio connesse con la presenza sul territorio comunale
di  strutture  specializzate  che  operano  in favore delle categorie
rientranti tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, o di altre categorie di  portatori  di  "handicaps"  protetti
dalla legge;
     i) i criteri di intervento per l'acquisto di scuolabus;
     l)  i  criteri  di intervento per l'acquisto di attrezzature per
cucine e refettori scolastici;
     m) i criteri  di  intervento  per  favorire  la  circolarita'  e
l'interscambio di esperienze tra le diverse realta' educative.
   3.   La   Giunta   regionale,   fino   all'aprovazione  del  piano
pluriennale, e' autorizzata ad approvare il piano annuale secondo  le
procedure di cui al precedente primo comma.